Lo Statuto UAIPRE
Art. 1 – L’Associazione riunisce gli allevatori, i proprietari e gli appassionati del cavallo di Pura Raza Española ( PRE ) e più in generale del Cavallo Iberico, viene così denominata Unione Associazioni Italiane Pura Raza Española, associazione sportiva dilettantistica (d’ora in poi UAIPRE per brevità). L’Associazione riunisce gli allevatori, i proprietari e gli appassionati del cavallo di Pura Raza Española (PRE) e più in generale del cavallo iberico.
Uaipre organizza manifestazioni, mostre, pubblicazioni per promuovere la razza. L’Associazione organizza inoltre anche attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica per l’avviamento, l’aggiornamento ed il perfezionamento delle attività sportive; in queste attività viene ricompresa anche l’organizzazione di campi estivi dedicati all’avvicinamento dei bambini all’attività equestre e l’attività di riabilitazione equestre rivolta ad utenti con disagio sociale, intellettivo e fisico. Uaipre si occupa anche del ricovero di cavalli a fine carriera e/o sottoposti a sequestro giudiziale o altro.
Art. 2 – La durata è illimitata.
Art. 3 – La sede è fissata a Ferrara in via Ippodromo,31, potranno essere costituite sezioni distaccate qualora necessarie agli scopi dell’Associazione ovunque, anche all’estero.
L’Associazione può aderire ad altre associazioni sia nazionali che estere aventi scopi affini.
Art. 4 – L’Associazione si obbliga al rispetto delle norme stabilite per il servizio ufficiale del libro di origine della razza nello specifico ANCCE (Associazione Nazionale Criador Caballo Espanol ) ex fondo di Exportacion del los servicios de Cria Caballar y remonta de Espana, nel referente di identificazione, iscrizione, qualificazione dei riproduttori del volume dello stud-book. L’Associazione è aperta senza alcuna discriminazione agli allevatori e proprietari di cavalli PRE che lo richiedono, così come dovrà rendersi disponibile anche nei confronti di coloro che non risultano essere associati. L’Associazione si impegna inoltre al rispetto della regolamentazione nonché delle norme dettate dalle competenti autorità italiane e dei regolamenti, norme, statuti del CONI e delle Federazioni e/o enti di promozione riconosciuti dal CONI cui si è affiliati.
Art. 5 – Gli Organi sociali sono : l’Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probi Viri.
Art. 6 – L’Assemblea ordinaria elegge:
- il Consiglio Direttivo e il collegio dei Probi Viri;
l’Assemblea delibera in ordine :
- All’ approvazione del bilancio consuntivo e preventivo
- Al programma sociale e sulle problematiche sottoposte dal Consiglio Direttivo;
- Nomina uno o più liquidatori in caso di scioglimento dell’Associazione e ne determina i poteri.
L’ Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno. L’ordine del giorno viene formulato dal Consiglio Direttivo. L’Assemblea può essere convocata in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta scritta e motivata di almeno un quarto degli Associati aventi diritto al voto.
L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria può tenersi a discrezione del Consiglio Direttivo anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in territorio nazionale.
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante lettera racc. a r.r. da inviare ai soci entro gg. 15 liberi prima della data stabilita o via e-mail con le stesse modalità.
Ogni Assemblea viene presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti, con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione e’ valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Ogni socio non può rappresentare più di due associati. Per la modifica dell’Atto Costitutivo e dello Statuto , e’ necessaria la presenza di almeno i due terzi degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Per la messa in liquidazione dell’Associazione, per la designazione dei liquidatori e per l’attribuzione dei loro poteri, nonché per le azioni di responsabilità da promuovere nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo, e’ necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.
Art. 7 – Il Consiglio Direttivo – L’Associazione e’ diretta dal Consiglio Direttivo che e’ composto da tre a sette membri, con pari voto. I consiglieri vengono nominati ogni tre anni dall’Assemblea ordinaria, secondo le maggioranze previste dalla legge.
Il Consiglio elegge, ad ogni sua rinnovazione, fra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente. Il Vice Presidente sostituirà il Presidente in caso di assenza o impedimento, ad entrambi viene delegato il potere di firma per gli atti di ordinaria amministrazione, mentre gli atti di straordinaria amministrazione necessitano di firme congiunte degli stessi. Il Presidente ha potere di rappresentanza in giudizio e conseguentemente può nominare avvocati per la difesa in giudizio.
In caso di dimissioni della maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio dovrà ritenersi decaduto, per la nomina dovrà così essere convocata a cura del Presidente del Consiglio dei Revisori una apposita Assemblea. Tutte le cariche associative non prevedono alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute in relazione alla carica, che verranno esaminate e approvate dal Consiglio.
Il Consiglio può essere convocato a cura dal Presidente, dal Vice Presidente o da almeno due Consiglieri che ne facciano richiesta scritta. La convocazione deve essere formalmente proposta a mezzo racc. a r. almeno tre giorni prima. Le deliberazioni del Consiglio vengono prese a maggioranza e hanno validità con la presenza di almeno tre membri. Ogni componente del Consiglio ha diritto a un solo voto. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli strettamente riservati all’Assemblea secondo la legge vigente.
I componenti del Consiglio Direttivo che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo, decadono automaticamente dalla carica. Verranno immediatamente sostituiti da nuovi membri scelti tra i non eletti che abbiano riportato il maggior numero di voti nell’ultima elezione.
Il Tesoriere è nominato per incarico a persona tecnicamente qualificata, che non abbia vincolo di subordinazione con gli altri consiglieri. Allo stesso viene affidata la gestione economico – patrimoniale dell’Associazione. Egli è responsabile della conservazione, della tenuta e delle singole operazioni bancarie effettuate in nome e per conto dell’associazione.
Il Segretario Generale è pure nominato tra i componenti del Consiglio e da lui dipendono tutti gli uffici dell’Associazione.
Art. 8 – Ogni esercizio sociale ha scadenza con la fine dell’anno solare. Entro il termine massimo di mesi quattro dalla chiusura dell’esercizio dovrà essere sottoposto all’Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo.
Art. 9 – Scioglimento – In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori. Le eventuali attività residue, verranno devolute nei modi e nei termini che saranno stabiliti dall’Assemblea, in ogni caso a favore di fini sportivi.
Art. 10 – Il Collegio dei Probi Viri – E’ costituito da tre membri e da un supplente, tra cui il presidente, eletti dall’Assemblea degli Associati, e resta in carica tre anni. I membri del collegio dei probi viri sono rieleggibili. Qualsiasi vertenza che sorgesse tra gli associati e/o tra questi e l’Associazione, nell’ambito delle attività dell’Associazione stessa, è devoluta al giudizio del Consiglio dei Probi Viri. Gli associati sono obbligati ad accettare il giudizio dei Probi Viri, preso a maggioranza e a dare ad esso immediata esecuzione.
Art.11 – Soci – I soci si distinguono in costituenti, ordinari, simpatizzanti e junior. Per essere ammessi quali soci ordinari nell’Associazione si deve inoltrare domanda al Consiglio Direttivo, che esaminate le domande deciderà a maggioranza. Gli associati sono tenuti al pagamento di una quota sociale fissa annuale determinata dall’Assemblea ordinaria. I soci ordinari in regola col i pagamenti hanno diritto di voto e potranno concorrere a tutti i vantaggi a loro favore che l’Associazione dispone. Il pagamento della quota sociale annuale, dovrà effettuarsi entro il mese di Marzo di ciascun anno, il mancato versamento determinerà l’automatica decadenza dalla qualità di socio.
L’Assemblea può, per titoli speciali , eleggere Presidenti onorari e Soci onorari , che sono esentati dal pagamento della quota sociale.
I soci inadempienti agli obblighi dello statuto o che abbiano leso gli interessi o il prestigio dell’Associazione, sono soggetti alle seguenti sanzioni:
- avvertimento
- sospensione con conseguente pubblicazione
- esclusione
Le sanzioni vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. Avverso a dette sanzioni il socio potrà ricorrere al Collegio dei Probi Viri, entro il termine perentorio di gg. 30 dalla comunicazione del provvedimento, fatta salva la facoltà di ricorrere all’Autorità Giudiziaria competente, limitatamente al provvedimento di esclusione, ai sensi dell’art.24 c.c. Il recesso del socio e’ disciplinato dall’art.24 secondo comma del c.c. Il socio che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell’Associazione, non può richiedere quanto versato all’Associazione stessa.
La qualità di socio e’ intrasmissibile.
Art. 12 – Entrate e patrimonio sociale – Trattandosi di Associazione senza scopo di lucro né diretto, né indiretto, le entrate sono costituite dalle quote sociali annuali, da eventuali contributi di soci o di terzi, nonché da eventuali introiti derivanti da manifestazioni. Il patrimonio sociale è indivisibile tra i soci.
Art. 13 – Il Foro – Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Ferrara. Per tutti i casi non contemplati dal presente statuto, si rimanda alle leggi civili in tema di Associazione.
Ferrara, 11 giugno 2016